Green Pass e Parchi Avventura: argomento scottante

Il Green Pass è un argomento fortemente divisivo. E problematico per molte aziende del nostro settore. I Parchi Avventura devono chiedere il green pass? O sono esentati? Dipende dalla categoria nella quale rientrano. Alcuni parchi, registrati come parchi divertimento hanno dovuto applicare il dpcm e richiedere il green pass agli ospiti, vedendo diminuire anche drasticamente gli accessi e aumentare la gragnuola di critiche. Altri invece no.

Le regole del Green Pass: il testo

Ad agosto i parchi divertimento lamentavano un crollo degli ingressi del 50%, in un comparto che conta 3,5 milioni di visitatori all’anno. A livello di occupazione, il settore prima della pandemia impiegava 25.000 persone tra fissi e stagionali, 60.000 con l’indotto. Nel 2020 le aziende del comparto in media hanno registrato perdite del 75%, collocandosi a pieno titolo tra le più colpite dalla crisi: il 20% dei parchi ha rinunciato completamente all’apertura e alcune importanti realtà imprenditoriali italiane sono passate di mano a fondi di investimento stranieri.

Ma cosa dice il testo del decreto legge n.105 del 23 luglio 2021?

“1.  A  far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona  bianca  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio,  di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,  di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno  di  strutture   ricettive,   di   cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centriestivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

h) attivita’ di sale gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casino’, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.”

Il diavolo si nasconde dietro i dettagli. O, detta alla buona, fatta la legge trovato l’inganno. Perché di fatto i Parchi Avventura che sono registrati come parchi tematici e di divertimento rientrano nelle attività che sono obbligate a chiedere il certificato verde.

I Parchi Avventura che invece, pur inconsapevolmente all’atto dell’apertura, si sono registrati come CENTRI SPORTIVI, come abbiamo ritenuto di fare noi con il nostro parco Busatte Adventure in tempi non sospetti, non sono tenuti a richiedere il certificato.

Il Green Pass è davvero necessario nei Parchi Avventura?

È una domanda davvero impegnativa. E in questi giorni dubbi e domande sono molti più delle risposte. Ci si potrebbe porre lo stesso quesito per gli impianti di risalita e le piste da sci: si tratta di sport all’aperto in cui il distanziamento è assicurato per definizione.

In più qui parliamo di attività identiche (i parchi avventura sono sempre parchi avventura) che in alcuni casi hanno dovuto adeguarsi al decreto, in altri no.

Non ci schieriamo, ma abbiamo voluto sottolineare, a beneficio di tutti i nostri clienti e di chi sta valutando di aprire un Parco Avventura, questa sottile, ma fondamentale differenza.

Se stai valutando l’apertura di un Parco Avventura e hai bisogni di fare chiarezza su questo e molti altri aspetti contattaci per una consulenza.